Fallimento: Art. 147, T.U. Spese di giustizia; Imputabilità dell’apertura del procedimento; Potere in capo alla Corte di Cassazione.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 settembre 2022 (Dep. 4 novembre 2022) n. 32533. Presidente: FERRO. Relatore: FIDANZIA.

 

La Corte di cassazione può provvedere direttamente a norma dell’art. 147, T.U. “Spese di giustizia” circa l’imputabilità dell’apertura della procedura di fallimento ai fini dell’addebito delle relative spese nell’ipotesi in cui – in accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che abbia rigetta il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento – abbia revocato la dichiarazione di fallimento medesima. Tuttavia, ciò non sarà possibile nell’ipotesi in cui siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo in questo caso disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito. (Redazione) (Riproduzione Riservata).