Bancario: Azione ripetizione dell’indebito; eccezione di prescrizione; onere di allegazione.

Cass. Civ. Sez. III, Ord.24 ottobre 2019 (Dep. 11 marzo 2020) n. 7013. Presidente: AMENDOLA. Relatore: SESTINI.

 

In tema di azione per la ripetizione di indebito proposta dal cliente/correntista nei confronti della banca, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto bancario è validamente proposta quando questi ne abbia allegato il fatto costitutivo –  e cioè l’inerzia del titolare –  e manifestato la volontà di avvalersene, senza che sia necessaria l’indicazione specifica delle rimesse prescritte o il relativo dies a quo. (Redazione) (Riproduzione Riservata).