Concordato preventivo: Liquidazione atomistica; superamento del criterio della prevalenza; Art. 186bis, comma 1, L.F.; valutazione di ideoneità.

Cassazione Civile, Ord. 12 novembre 2019 (Dep. 15 gennaio 2020) n. 734. Presidente: DIDONE. Relatore: PAZZI.

 

Il concordato preventivo nel quale alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, rimane regolato nella sua interezza (salvi i casi di abuso) dalla disciplina speciale prevista dell’art. 186bis, co. 1, L.F., il quale espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel proprio ambito.

La citata norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori (Redazione) (Riproduzione Riservata).