Concordato preventivo: art. 163 bis L.F.; procedimento competitivo; clausola di compatibilità; affitto d'azienda; atti di straordinaria amministrazione; urgenza.

Tribunale di Trento, 10 luglio 2017. Pres. rel.: ATTANASIO.

La compatibilità delle disposizioni dettate dagli artt. 105-108 L.F. con la procedura competitiva di cui all’art. 163 bis L.F. deve essere verificata “tenendo conto dell’urgenza che caratterizza tale procedura”. Una connotazione in tal senso deriva già, in via generale, dalla necessità che il procedimento competitivo si concluda prima dell’adunanza dei creditori; “per quel che poi riguarda le ipotesi contemplate dall’ultimo comma, il conflitto è, per cosi dire, sistemico, e giustifica l’ulteriore, specifica clausola di compatibilità ivi prevista: non a caso tale comma annovera gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7° e l’affitto d’azienda o di suoi rami, atteso che, per i primi, l’urgenza è espressamente richiesta dal legislatore ai fini dell’autorizzabilità dell’atto, mentre per l’affitto essa è in re ipsa, in quanto legata all’esigenza di evitare la perdita dell’avviamento e/o il maturare di costi in prededuzione”.

Per altro verso, la differenza fra la vendita e la concessione in affitto dell’azienda, ed in particolare la irreversibilità degli effetti dell’una contrapposta alla reversibilità dell’altro, esclude la praticabilità di soluzioni ermeneutiche fondate sull’analogia. (Redazione) (Riproduzione riservata).