Penale: reato di bancarotta impropria da reato societario; responsabilità dell'amministratore; deminutio patrimonii; evento tipico.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 8 ottobre 2015, n. 12398 (dep. 23 marzo 2016). Presidente: SABEONE; Relatore: MICHELI.

La condotta sanzionata dall’art. 216 L.F. – e, per le società, dall’art. 223, co. 1 – non è quella di aver cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento, bensì – assai prima – quella di depauperamento dell’impresa, consistente nell’averne destinato le risorse ad impieghi estranei all’attività dell’impresa medesima. La rappresentazione e la volontà dell’agente debbono perciò inerire alla deminutio patrimonii. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).

Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).