Concordato preventivo: sospensione dei contratti; c.d. fase in bianco; rapporto tra sospensione e scioglimento; presupposti della sospensione inaudita altera parte.

Tribunale di Rovigo, 9 agosto 2017. Presidente: MARTINELLI.

Configurando la compatibilità sistematica della sospensione dei contratti con lo scioglimento dei medesimi in virtù dell’attribuzione della natura cautelare del primo istituto rispetto al secondo, risulta evidente come la sospensione trovi la sua sede naturale nella c.d. fase in bianco del concordato dove l’autorizzazione allo scioglimento resta preclusa, a causa dell’impossibilità per il Tribunale di effettuare il vaglio di compatibilità e funzionalità rispetto al piano.

“La natura marcatamente cautelare della sospensione giustifica altresì il richiamo all’art. 669sexies c.p.c. ovvero la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte nei limiti in cui non solo l’instaurazione del contraddittorio, ma anche solo il decorso del termine fino all’udienza, possano pregiudicare gravemente le ragioni dell’imprenditore”. Nel caso di specie il debitore ha manifestato le ragioni per le quali non solo verosimilmente non ci sarà funzionalità dei contratti indicati con il piano in continuità redigendo (data anche la antieconomicità degli stessi), ma anche il pericolo di maturazione di importanti debiti prededuttivi nell’ipotesi di mancata autorizzazione alla sospensione e il Tribunale ha così riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare sulla base della sola prospettazione della parte ricorrente. (Redazione) (Riproduzione Riservata).